ORDINANZA SINDACALE N. 115 / 26/09/2024
Il divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, dal lunedì al venerdì, escluse le
giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
1.1 veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
1.2 veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
copia informatica per consultazione
1.3 veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
1.4 veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
1.5 ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0
Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione
Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale,
così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti
tratti stradali:
- sono esclusi dalla presente ordinanza i tratti stradali di interesse sovra comunale e di collegamento con reti infrastrutturali di ordine superiore (Strade Provinciali e Regionali)
Esclusioni dal divieto di circolazione
Sono escluse dal divieto di circolazione del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:
3.a mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale
(forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
3.b mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
3.c veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
3.d veicoli elettrici;
3.e mezzi della protezione civile.
3.f veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3.g veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
3.h autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
3.i veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
3.j veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in
visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
3.k veicoli con targa estera, purché i conducenti siano residenti all’estero;
3.l veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
3.m veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto
non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
3.n veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa
dell’orario di in- izio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve
casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva tur- nazione;
3.o veicoli utilizzati per il trasposrto di alunni presso gli istituti scolastici (distante non meno di
900 metri), in mancanza di trasporto pubblico, limitatamente al percorso più breve casacopia informatica per consultazione
scuola, scuola-casa;
3.p veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
3.q veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell’arrivo e il giorno del
la partenza, in possesso della copia della prenotazione;
3.r veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
3.s autoveicoli o motoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni, eventi e cerimonie;
3.t veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
3.u veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
3.v veicoli utilizzati per assistenza sanitaria e di supporto (approvvigionamento beni di prima necessità, compresi i farmaci) a persone Covid Positive e persone in isolamento fiduciario (necessaria autocertificazione);
3.w veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
3.x veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in
uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale,
muniti di titolo autorizzatorio;
3.y veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo
sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
3.z veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
3.aa veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs 285/92;
3.bb veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età;
3.cc veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;
3.dd veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa- area mercatale –
casa
Sanzioni previste
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992
n.285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai
sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
https://valeggio-sul-mincio-api.municipiumapp.it/s3/7582/allegati/su_det_ord_115_2024.pdf
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